news
Demanio idrico - Modifica Reg. 60/R e 61/R.
6/3/2025

Demanio idrico - Modifica Reg. 60/R e 61/R.

In allegato, il d.p.g.r. 12/r del 18 febbraio 2025 “ Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016”. Il decreto è stato pubblicato nel BURT del 26 febbraio u.s. parte l.

Di seguito, un riepilogo delle principali novità introdotte:

  • Modifica all’Articolo 8: Nei casi in cui un corso d’acqua abbia subito variazioni che hanno lasciato terreni abbandonati, la concessione può essere rilasciata senza necessità di autorizzazioni idrauliche.
  • Domande di concessione (Articolo 14): Ora devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico regionale.
  • Oggetto e contenuto della domanda di concessione (Articolo 15): Alcune tipologie di concessione possono essere rilasciate con una procedura semplificata, mediante una relazione asseverata da un professionista.
  • Canoni di concessione (Articoli 28 e 29): L’aggiornamento dei canoni sarà basato sul tasso di inflazione programmato; la Giunta regionale potrà definire annualmente riduzioni per determinate categorie.
  • Esonero dal pagamento del canone (Articolo 33): Gli enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitana di Firenze) sono esonerati per alcune attività.
  • Sanzioni per utilizzo senza titolo (Articolo 40): L’occupazione senza concessione comporterà un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno, fino a un massimo di dieci annualità.
  • Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (Articolo 18): Abrogato comma 5.
  • Modalità di presentazione della domanda (Articolo 42): La domanda sarà trasmessa in modalità telematica allo sportello unico, mediate il sistema informatico della Regione, che al momento della trasmissione dell'istanza rilascerà l'attestazione di avvenuta trasmissione.
  • Sanzioni (Articolo 85): titolo sostituito in "Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio", comma 1 sostituito da: “1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione”.
  • Dopo il comma 1 dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:  “1bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell’opera e al ripristino dei luoghi”. 

1ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1quater. L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.”