

Decreto n. 6886 del 03/04/2025 - Bando "Riconoscimento alle aziende agricole dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - anno 2025
Informiamo che, con Decreto n. 6886 del 03/04/2025, è stato adottato il bando per l'attuazione dell'intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)" - anno 2025.
L’aiuto è concesso nell’ambito del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (aiuti in esenzione nel settore agricolo e forestale) ed in particolare sulla base dell’art. 29 “aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti”.
Informazioni sul contenuto del bando:
DOTAZIONE FINANZIARIA: 500.000,00€
BENEFICIARI:
L’aiuto è concesso a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell’allegato I del Reg. (UE) 2022/2472, attive nella produzione agricola primaria (articolo 1 punto 1 lett. a) Reg. (UE) 2022/2472).
Al fine del presente bando l’aiuto è concesso agli Imprenditori Agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, che svolgono attività di allevamento come attività d’impresa svolta professionalmente a fini economici, ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile e art. 4 del DPR 633/72, e per questo muniti di partita IVA in materia agricola, compresi gli Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito I.A.P.), con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.
COSTI AMMESSI ALL'AIUTO:
a) i costi per gli animali uccisi, calcolati in base al valore di mercato dell'animale allevato, (secondo i valori riportati nella tabella allegato C al bando)
b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti (documentati mediante fatture quietanzate)
Per entrambi è riconosciuto il 100 % del costo dei danni ammessi.
Il danno da predazione è valutato dal veterinario dell'azienda USL territorialmente competente mediante certificazione attestante che la morte dell'animale allevato è dovuta ad un attacco predatorio, secondo le disposizioni contenute nell'allegato A del bando.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
le domande dovranno essere presentate tramite il sistema informativo di ARTEA con le modalità di cui al Decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la compilazione online dell’istanza
ID 21412.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 14/04/2025, per i danni da predazione avvenuti nel periodo temporale compreso tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025, secondo i seguenti termini:
a) per gli eventi predatori avvenuti nel periodo compreso tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025, le domande dovranno essere presentate entro il 30/06/2025;
b) per gli eventi predatori avvenuti tra il 1° maggio 2025 ed il 31/10/2025, le domande dovranno essere presentate entro i 60 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’evento predatorio.
L'aiuto potrà essere concesso solo se l'azienda ha messo in atto almeno una delle seguenti misure di prevenzione, secondo le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato B al bando:
- recinzioni antipredazione
- strutture ad uso ricovero
- cani da guardiania
L'azienda dovrà dimostrare con idonea documentazione, da allegare alla domanda, la presenza in azienda, al momento dell’attacco predatorio:
- per le recinzioni di sicurezza e/o strutture ad uso ricovero mediante documentazione fotografica digitale georeferenziata sufficientemente descrittiva di tali misure presenti in azienda;
- per i cani da guardiania mediante copia del certificato di iscrizione all’anagrafe canina rilasciato dall’Azienda USL in data successiva al 01/01/2022
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda dovrà essere allegata copia della seguente documentazione:
a) copia del certificato rilasciato dal servizio veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) attestante che il danno subito è derivato da un attacco predatorio;
b) copia del documento attestante l’ iscrizione del capo ucciso ad albi genealogici tenuti dall’Ente selezionatore ai sensi del D.Lgs n. 52/2018, nell’anno di presentazione della richiesta di aiuto o al massimo nell’anno precedente (da allegare solo nel caso in cui l’aiuto sia chiesto per animali iscritti ad albi genealogici;
c) copia del certificato di provenienza del capo (solo in caso di richiesta indennizzo per capi certificati);
d) copia del registro di stalla (solo in caso di azienda richiedente costituita dopo il 1° gennaio 2025);
e) per attestare la presenza in Azienda di recinzioni di sicurezza e strutture ad uso ricovero: documentazione fotografica digitale georeferenziata, sufficientemente descrittiva, attestante la presenza in azienda, al momento dell’attacco predatorio delle misure di prevenzione adottate a protezione e tutela del bestiame allevato;
f) per attestare la presenza in Azienda di cani da guardiania: copia del certificato di iscrizione all’anagrafe canina rilasciato dall’Azienda USL in data successiva al 01/01/2022, con indicazione del proprietario e della razza del cane;
g) copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e ai costi veterinari sostenuti per il trattamento di animali feriti.